Art. 9
Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena
In vigore dal 7 ott 1995
Personale delle capitanerie di porto e personale
militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena
1. A decorrere dal 1 novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all', comma 2- bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementate unicamente del 6 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394#art-9