Art. 13

Licenze straordinarie

In vigore dal 7 ott 1995
1. Per il personale di cui all', comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall', commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. 3. Per il personale di cui all', comma 1, la licenza breve è soppressa. 4. Le disposizioni di cui all', comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Licenze straordinarie (Art. 13 Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).) — Testo vigente | Portale Normativo