Art. 10

Orario di lavoro

In vigore dal 7 ott 1995
1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all', comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997. 3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all', comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231. 4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario normale delle attività giornaliere è ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata. 5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore. 6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio. 7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all' del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394#art-10

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