Art. 6
Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione
In vigore dal 7 ott 1995
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
Ruolo:
Ruolo dei volontari 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sergenti e ruolo
dei marescialli 1.700.000 2.500.000
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all', comma 2, della legge n. 231/1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
lire lire
Grado:
Tenente - Capitano 2.100.000 2.700.000
Maggiore 2.800.000 4.500.000
Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all', comma 1, della legge n. 231/1990, è dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
15 anni 25 anni
di servizio di servizio
lire lire
Grado:
Capitano 2.100.000 4.500.000
Maggiore 2.800.000 4.500.000
Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394#art-6