Art. 6

Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione

In vigore dal 7 ott 1995
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire Ruolo: Ruolo dei volontari 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei sergenti e ruolo dei marescialli 1.700.000 2.500.000 2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all', comma 2, della legge n. 231/1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire Grado: Tenente - Capitano 2.100.000 2.700.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000 3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all', comma 1, della legge n. 231/1990, è dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 15 anni 25 anni di servizio di servizio lire lire Grado: Capitano 2.100.000 4.500.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000 4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394#art-6

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