Art. 4
Assegno pensionabile
In vigore dal 7 ott 1995
1. In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell', al personale di cui al comma 1 dell' compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:
Livello V L. 129.000
" VI " 136.000
" VI-bis " 143.000
" VII " 149.000
" VII-bis " 156.000
" VIII " 163.000
" IX " 178.000
2. L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394#art-4