Art. 2
Nuovi stipendi
In vigore dal 18 ago 1999
1. Gli stipendi stabiliti dall' della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all' del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V L. 113.000
" VI " 123.000
" VI-bis " 131.000
" VII " 139.000
" VII-bis " 150.000
" VIII " 161.000
" IX " 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V L. 86.000
" VI " 94.000
" VI-bis " 100.000
" VII " 106.000
" VIII " 123.000
" VIII-bis " 135.000
4. Dal 1 giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V L. 11.677.000
" VI " 13.047.000
" VI-bis " 14.143.000
" VII " 15.239.000
" VII-bis " 16.471.000
" VIII " 17.703.000
" IX " 20.495.000
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art. 2) che "1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V .................................... L. 187.000 Livello VI ................................... L. 200.000 Livello VI-bis ............................... L. 210.000 Livello VII .................................. L. 220.000 Livello VII-bis .............................. L. 229.500 Livello VIII .................................. L. 239.000 Livello IX .................................... L. 262.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. 3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 65.000 Livello VI ................................... L. 70.000 Livello VI-bis ............................... L. 74.000 Livello VII .................................. L. 78.000 Livello VII-bis .............................. L. 80.500 Livello VIII ................................. L. 83.000 Livello IX ................................... L. 91.000 4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 140.000 Livello VI ................................... L. 150.000 Livello VI-bis ............................... L. 157.000 Livello VII .................................. L. 165.000 Livello VII-bis ............................... L. 172.000 Livello VIII .................................. L. 179.000 Livello IX .................................... L. 196.000 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V .................................... L. 13.921.000 Livello VI ................................... L. 15.447.000 Livello VI-bis ............................... L. 16.663.000 Livello VII .................................. L. 17.879.000 Livello VII-bis .............................. L. 19.225.000 Livello VIII .................................. L. 20.571.000 Livello IX .................................... L. 23.639.000.
- Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 (in S.O. n. 114 relativo alla G.U. 10/07/1996, n. 160) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 agosto 1999. 3. Dal 1 ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali lordi: Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono: Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394#art-2