Art. 4 · Assegno pensionabile

Art. 4

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Assegno pensionabile

In vigore dal 7 ott 1995
1. In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell', al personale di cui al comma 1 dell' compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi: Livello V L. 129.000 " VI " 136.000 " VI-bis " 143.000 " VII " 149.000 " VII-bis " 156.000 " VIII " 163.000 " IX " 178.000 2. L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394#art-4