Art. 5
Liti fiscali di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni
In vigore dal 27 ott 1994
Liti fiscali di importo superiore a lire 2 milioni
e fino a lire 20 milioni
1. Il pagamento dell'importo di cui all', comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, è effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del pagamento, utilizzando la distinta di versamento Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione n. 11; le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando l'attestazione di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica di colore nero.
2. Per i versamenti di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, il codice-tributo 1452 per il versamento al concessionario e il codice 43 per il pagamento mediante delega, entrambi denominati: "chiusura lite fiscale pendente". Le avvertenze riportate nei citati modelli vanno integrate con i predetti codici.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1180, non articolato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591#art-5