Art. 4
Liti fiscali di importo fino a lire 2 milioni
In vigore dal 27 ott 1994
1. Il pagamento della somma di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, può essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, utilizzando il bollettino Mod. ch-8 quater. Sul retro del bollettino vanno indicati il codice fiscale del contribuente e la commissione tributaria presso la quale pende la lite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591#art-4