Art. 2
Valore della lite
In vigore dal 27 ott 1994
1. Il valore della lite è calcolato tenendo conto dell'imposta o della maggiore imposta relativa all'imponibile o al maggior imponibile accertato, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e degli interessi risultanti dagli atti indicati nell', comma 1, per la parte di detti importi che hanno formato oggetto di ricorso.
2. Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; qualora l'atto impugnato si riferisca anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591#art-2