Art. 1
Liti fiscali pendenti
In vigore dal 27 ott 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 7, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, che demanda ad apposito regolamento la determinazione delle modalità per la presentazione delle domande per la chiusura delle liti fiscali pendenti, delle procedure per il controllo delle stesse, delle modalità per l'estinzione dei giudizi e delle altre norme occorrenti per l'applicazione del medesimo ;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro, le modalità di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di credito;
Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità dei versamenti diretti di imposte e ritenute al concessionario;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
Liti fiscali pendenti
1. Possono formare oggetto di definizione ai sensi dell' del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, le liti fiscali, concernenti l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e ogni altro atto di imposizione, pendenti, alla data del 18 settembre 1994, dinanzi alla commissione tributaria di primo grado anche a seguito di rinvio da parte di altro organo giudicante.
2. Si intendono pendenti, ai fini della definizione, le liti fiscali per le quali non è intervenuto, alla data del 18 settembre 1994, il deposito in segreteria del dispositivo della decisione ai sensi dell'art. 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591#art-1