Art. 3
Presentazione della domanda
In vigore dal 27 ott 1994
1. Per ciascuna lite pendente è redatta una distinta domanda ed effettuato un separato versamento.
2. La domanda di definizione della lite è redatta in carta libera, secondo lo schema indicativo allegato al presente regolamento, e consegnata o spedita, in plico senza busta raccomandato senza avviso di ricevimento, entro il 15 dicembre 1994, all'ufficio tributario che ha emanato il provvedimento oggetto della controversia. Copia, anche fotostatica, della domanda è allegata all'originale.
3. L'attestazione di pagamento, ovvero una copia della distinta di versamento di cui agli , è allegata alla domanda di definizione della lite presentata dal contribuente nella quale sono riportati gli estremi del versamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591#art-3