Art. 8

Entrata in vigore

In vigore dal 27 ott 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREMONTI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-28;591#art-8

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