Art. 5

Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale

In vigore dal 21 ago 2016
1.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160. 2. L'autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome. 3. La domanda di autorizzazione all'installazione deve essere presentata alla competente autorità sanitaria regionale o provinciale corredata dalla dichiarazione di conformità agli "standards" di cui all' del presente regolamento, firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata. 4. L'autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;542#art-5

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