Art. 7

Vigilanza e controlli

In vigore dal 18 mar 1995
1. La vigilanza sulle apparecchiature R.M. è demandata all'unità sanitaria locale. 2. Accertamenti ispettivi per verificare la conformità della installazione e dell'uso delle apparecchiature alle prescrizioni possono essere effettuati in ogni tempo dal Ministero, nonché dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro anche su richiesta del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma. 3. L'accertata violazione delle prescrizioni può comportare la sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;542#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo