Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 18 mar 1995
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
COSTA, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 13
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;542#art-9