Art. 4
Collocazione delle apparecchiature R.M.
In vigore dal 21 ago 2016
1. La collocazione delle apparecchiature R.M. soggette ad autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri:
a) adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma;
b) integrazione con strutture specialistiche già esistenti finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico limitatamente a unità autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirurgica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;542#art-4