Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 18 mar 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Visti i decreti del Ministro della sanità, rispettivamente, in data 29 novembre 1985, 2 agosto 1991 e 3 agosto 1993; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell', comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 15 maggio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanità; E M A N A il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico (nel seguito denominate apparecchiature R.M.) sul territorio nazionale. 2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero della sanità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;542#art-1

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