Art. 7
In vigore dal 15 nov 1994
(Non ammesso al visto della Corte dei conti)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
COLOMBO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 3, con esclusione dell', comma 2, dell', commi 2, 3 e 4, dell', commi 1 e 3, e dell' ai sensi della delibera adottata il 12 ottobre 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;608#art-7