Art. 7

In vigore dal 15 nov 1994
(Non ammesso al visto della Corte dei conti) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica COLOMBO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 3, con esclusione dell', comma 2, dell', commi 2, 3 e 4, dell', commi 1 e 3, e dell' ai sensi della delibera adottata il 12 ottobre 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;608#art-7

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