Art. 2

Organi collegiali soppressi

In vigore dal 10 ott 1995
1. Sono soppressi, ai sensi dell', comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi. 3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni. 4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti. 5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche. 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 LUGLIO 1995, N. 398. 7. Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale è assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;608#art-2

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