Art. 4
Riduzione del numero dei componenti
In vigore dal 15 nov 1994
1. Ai sensi dell', comma 28, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo.
(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;608#art-4