Art. 3
Sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi
In vigore dal 15 nov 1994
1. Le funzioni degli organi collegiali di cui all'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono svolte mediante indizione, da parte dell'amministrazione presso la quale era operante ciascun organo collegiale, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato e integrato dall', commi 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(Il comma 2 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).
3. Per l'esercizio delle funzioni di organi collegiali a non esclusiva partecipazione pubblica, la partecipazione dei soggetti privati alla conferenza di servizi è disciplinata dalle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale, di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Sono soppressi, ai sensi dell', comma 28, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali di cui al comma 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;608#art-3