Art. 6

Disciplina delle rappresentanze sindacali e di categoria e sede degli organi collegiali

In vigore dal 15 nov 1994
Disciplina delle rappresentanze sindacali e di categoria e sede degli organi collegiali (Il comma 1 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti). 2. I rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche cessano di fare parte degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella D, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (Il comma 3 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti). 4. La composizione dei consigli di amministrazione delle università è stabilita dagli statuti degli atenei, con numero di membri comunque non superiore a quindici. Fino alla definizione degli statuti, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, restano in vigore gli attuali consigli di amministrazione. 5. Le commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di professore universitario si riuniscono nelle sedi universitarie indicate nel bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può comunque autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, per comprovate e motivate esigenze, segnalate dal presidente della commissione. Quest'ultima disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. È abrogato l'art.73, primo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;608#art-6

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