Art. 5
Trasferimento di funzioni
In vigore dal 24 nov 1995
1. Ai sensi dell', comma 28, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono trasferite ai dirigenti amministrativi le seguenti funzioni:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 1 SETTEMBRE 1995, N. 464;
b) funzioni relative al vestiario e all'equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco già attribuite alle commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco;
c) funzioni relative alla razionalizzazione del settore siderurgico già attribuite al Comitato tecnico "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici";
d) funzioni relative alle sanzioni sulla programmazione obbligatoria già attribuite alla Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria;
e) funzioni relative alla gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi già attribuite al Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;
f) funzioni relative all'adozione di provvedimenti finalizzati alla ristrutturazione e riconversione industriale già attribuite al Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore;
g) funzioni relative all'energia elettrica già attribuite al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate;
h) funzioni relative alla concessione di contributi a fondo perduto già attribuite al Comitato per le concessioni di contributi a fondo perduto;
i) funzioni consultive in materia di ricerche preistoriche.
2. Sono conseguentemente soppressi i seguenti organi:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 1 SETTEMBRE 1995, N. 464;
b) commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1986, n. 6235;
c) Comitato tecnico "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 20;
d) Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 51;
e) Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 19, comma 3;
f) Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, per la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, ;
g) Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui alla deliberazione CIP 12 luglio 1989, titolo II, , e successive modificazioni ed integrazioni;
h) Comitato consultivo ricerche preistoriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, art. 29.
3. Nel caso in cui permanga la necessità di acquisire il parere di altre amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I compiti di cui all'art. 17, lettere a), b), c) e d) della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono trasferiti all'ufficio provinciale del lavoro, che provvede in via definitiva. Detti compiti sono esercitati sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione provinciale per le assunzioni obbligatorie ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;608#art-5