Titolo II›Capo I
Art. 9
Termine per la conclusione del procedimento
In vigore dal 23 ago 1994
1. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca si conclude nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente.
3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-9