Titolo IIICapo I

Art. 14

Rilascio della concessione

In vigore dal 23 ago 1994
1. Il Ministero, entro venti giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione. 2. Il decreto di concessione di coltivazione per risorse geotermiche ha anche valore di autorizzazione ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti geotermoelettrici. Pertanto, le autorizzazioni di cui all'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non sono richieste ai fini della costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti. 3. Il decreto di concessione di coltivazione ha, altresì, valore di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e con gli effetti di cui all' della legge. 4. L'iniezione di acque e la reiniezione dei fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione Unmig ovvero della corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale. Tale autorizzazione è resa anche ai sensi e per gli effetti dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-14

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