Titolo IICapo I

Art. 8

Rilascio del permesso

In vigore dal 23 ago 1994
1. Il Ministero, entro dieci giorni dall'emissione del parere del Comitato tecnico, rilascia, con decreto, il permesso di ricerca di fluidi geotermici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-8

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