Titolo I›Capo II
Art. 3
Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione
In vigore dal 23 ago 1994
Disciplina delle specifiche condizioni
e modalità di esecuzione
1. Il Ministro, apporta, con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie modifiche al regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e provvede ai successivi aggiornamenti in materia.
2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché nel presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-3