Titolo IICapo I

Art. 6

I s t r u t t o r i a

In vigore dal 23 ago 1994
1. Il Ministero cura l'istruttoria e trasmette, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali al Ministero dell'ambiente, alle regioni e ai comuni interessati, nonché altre amministrazioni eventualmente interessate per l'acquisizione di osservazioni. 2. Le eventuali osservazioni devono essere formulate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano state comunicate le osservazioni, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione delle stesse. 3. Il Ministero acquisite le eventuali osservazioni, richiede, entro dieci giorni, il parere del Comitato tecnico. 4. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-6

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