Titolo IICapo I

Art. 5

Presupposti della domanda

In vigore dal 23 ago 1994
1. La domanda di rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente dell'Unmig, insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione, ed il programma di ripristino finale. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle relative ed eventuali modifiche ambientali. 2. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 3. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre due mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel predetto Bollettino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-5

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