Titolo ICapo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 ago 1994
1. Ai fini del presente regolamento per "Ministro" e per "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia; per "legge", la legge 9 dicembre 1986, n. 896.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-2

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