Titolo IIICapo I

Art. 15

Termine per la conclusione del procedimento

In vigore dal 23 ago 1994
1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoventi giorni dalla data della presentazione della domanda. 2. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente, e alla cancellazione del procedimento di "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti geotermoelettrici". 3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-15

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