Art. 9
In vigore dal 11 gen 1994
1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall', comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede ad arrotondare all'unità superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-05;14#art-9