Art. 14
In vigore dal 11 gen 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ELIA, Ministro per le riforme
elettorali ed istituzionali
MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 3
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-05;14#art-14