Art. 10

In vigore dal 11 gen 1994
1. Nel caso di parità di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall', comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine più basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-05;14#art-10

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