Art. 8
In vigore dal 11 gen 1994
1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-05;14#art-8