Art. 4

In vigore dal 15 feb 1994
1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all', comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale collegamento con più liste intendano confermare. 2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti più di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata già' eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all', comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo del testo unico).

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-05;14#art-4

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