Art. 1
In vigore dal 11 gen 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 4 agosto 1993, n. 277;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.
2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.
3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-05;14#art-1