Art. 2
In vigore dal 15 feb 1994
1. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-05;14#art-2