Art. 12
In vigore dal 11 gen 1994
1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste ultime sono sospese con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-05;14#art-12