Art. 4

Cumulo di incarichi

In vigore dal 3 nov 1993
1. I magistrati amministrativi possono svolgere un solo incarico che comporti attività di carattere continuativo. 2. Al fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-06;418#art-4

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