Art. 2
Disposizioni generali
In vigore dal 3 nov 1993
1. I magistrati amministrativi non possono ricoprire cariche, nè svolgere incarichi, di cui all' del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.
2. Gli incarichi non possono essere conferiti nè autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.
3. Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati amministrativi utilizzati dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualità degli incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonché all'opportunità che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali.
4. I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa ripartizione degl'incarichi fra tutti i magistrati, tenendo conto, altresì, della professionalità, della qualifica rivestita, dell'anzianità posseduta, dell'impegno nello svolgimento nell'attività d'istituto, dell'entità dei proventi percepiti per incarichi almeno nell'ultimo quinquennio e della rilevanza complessiva degli incarichi stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-06;418#art-2