Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 3 nov 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l', comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358;
Considerata la necessità di emanare un regolamento concernente la disciplina degli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni ai magistrati amministrativi;
Visto il parere, con allegata relazione di minoranza, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, espresso nelle sedute del 13 e 18 maggio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 giugno 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, in seguito unitariamente denominati magistrati amministrativi, facendo salve le attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
2. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-06;418#art-1