Art. 7

Pubblicità degli incarichi

In vigore dal 3 nov 1993
1. Presso il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati amministrativi, con le modalità previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza. 2. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, può prendere visione, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco. 3. È in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-06;418#art-7

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