Art. 8
Fondo di perequazione
In vigore dal 3 nov 1993
1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalità previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-06;418#art-8