Art. 9
Disciplina del collocamento fuori ruolo
In vigore dal 3 nov 1993
1. Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art. 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi.
2. Le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. È altresì collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-06;418#art-9