Art. 6

In vigore dal 11 lug 1993
1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi). - 1. I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono essere coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo. 2. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo. 3. All'osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;207#art-6

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