Art. 7

In vigore dal 11 lug 1993
1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). - 1. Affinché si possa considerare adempiuto l'obbligo di cui all'art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti: 1) massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose; 2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno; 3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave; 4) obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui; 5) divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto; 6) durata della copertura non inferiore a mesi 6; 7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato, e dal pilota senza limitazioni rel- ative a rapporti di parentela, professionali e simili.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri TESINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 53
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;207#art-7

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