Art. 5
In vigore dal 11 lug 1993
1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità). - 1. L'attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia.
2. È condizione per la legittimità dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;207#art-5