Art. 4

In vigore dal 11 lug 1993
1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Attestato di idoneità). - 1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero club d'Italia. 2. L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. 3. Possono aspirare al rilascio dell'attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purchè si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno. 4. Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato. 5. Il certificato d'idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza. 6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d'idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età. 7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell'Aeroclub nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;207#art-4

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